le Parti contraenti si adopereranno per ampliare e approfondire la cooperazione delle societa' e delle organizzazioni dei due Paesi in ogni settore ed in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle materie prime, dell'elettronica, della petrolchimica, dell'ambiente, dell'industria meccanica, dell'industria leggera e dell'industria tessile. A tal fine, le due Parti contraenti si accorderanno il trattamento piu' favorevole possibile nel quadro delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese e degli impegni internazionali reciprocamente assunti. Le due Parti si adopereranno in particolare per favorire la cooperazione fra le piccole e medie imprese.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;200~accordo-art2 · fonte su Normattiva