cooperazione prevista dal presente Accordo verra' realizzata in particolare mediante: - forniture di merci, macchinari, attrezzature, impianti "chiavi in mano", prestazione di servizi vari; - costituzione di societa' miste, collaborazione produttiva e altre forme di attivita' economica congiunta; - prestazioni di assistenza nella costruzione e ristrutturazione di fabbriche e impianti, esecuzione di lavori di progettazione e ricerche; - cessione di brevetti, licenze, "know-how" e tecnologia; - formazione di personale aziendale e scambio di esperti, tecnici, consulenti e borsisti; - altre forme di cooperazione da convenire.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;200~accordo-art3 · fonte su Normattiva