cooperazione prevista dal presente Accordo verra' realizzata in particolare mediante: - forniture di merci, macchinari, attrezzature, impianti "chiavi in mano", prestazione di servizi vari; - costituzione di societa' miste, collaborazione produttiva e altre forme di attivita' economica congiunta; - prestazioni di assistenza nella costruzione e ristrutturazione di fabbriche e impianti, esecuzione di lavori di progettazione e ricerche; - cessione di brevetti, licenze, "know-how" e tecnologia; - formazione di personale aziendale e scambio di esperti, tecnici, consulenti e borsisti; - altre forme di cooperazione da convenire.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
