USO UFFICIALE DELLA LINGUA Art. 10 1. Nelle stazioni di scambio e sulle linee di confine, per le comunicazioni con il personale di servizio della rete limitrofa, verra' usata la lingua in uso ufficiale nello Stato di domicilio. Le comunicazioni telefoniche, scritte e verbali relative alla circolazione dei treni devono essere fatte nella lingua ufficiale dello Stato limitrofo. Il personale di servizio di entrambe le reti ferroviarie deve conoscere la lingua in uso ufficiale nello Stato limitrofo nella misura necessaria per l'esecuzione del servizio. I regolamenti piu' dettagliati sull'uso della lingua saranno stabiliti nell'Accordo ferroviario. 2. I regolamenti di servizio e la corrispondenza ufficiale saranno trasmessi alla rete limitrofa senza traduzione.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art10 · fonte su Normattiva