RAPPRESENTAZIONE DELLE STAZIONI DI SCAMBIO Art. 6. 1. La rete limitrofa puo' aprire la propria rappresentanza nella stazione di scambio. 2. Le competenze e le autorizzazioni delle rappresentanze saranno stabilite nell'Accordo ferroviario, in conformita' alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
