RAPPRESENTAZIONE DELLE STAZIONI DI SCAMBIO Art. 6. 1. La rete limitrofa puo' aprire la propria rappresentanza nella stazione di scambio. 2. Le competenze e le autorizzazioni delle rappresentanze saranno stabilite nell'Accordo ferroviario, in conformita' alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art6 · fonte su Normattiva