MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE E DELL'ORDINE SULLE LINEE FERROVIARIE DI FRONTIERA Art. 9 Durante l'espletamento del servizio sui treni in corso di viaggio sui tronchi di linea di confine, il personale ferroviario della rete limitrofa deve, nel caso in cui la sicurezza e l'ordine del traffico ferroviario fossero minacciati, constatare lo stato di fatto ed avvertire, il piu' presto possibile, gli organi ferroviari competenti dello Stato di domicilio.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art9 · fonte su Normattiva