COMMISSIONE MISTA Art. 24 1. Allo scopo di migliorare il traffico ferroviario attraverso la frontiera e di risolvere i problemi che possano presentarsi nel corso dell'attuazione della presente Convenzione le Parti contraenti possono costituire una Commissione mista. 2. La Commissione mista e' convocata alternativamente sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente. 3. Le disposizioni dettagliate sull'attivita' di tale Commissione saranno stabilite nel Regolamento della Commissione stessa. 4. Al fine di rendere ottimali il funzionamento e le decisioni, le reti ferroviarie dei due Paesi possono formare Commissioni miste particolari.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
