ARBITRATO Art. 25 1. Ogni controversia tra le Parti contraenti in ordine all'interpretazione della presente Convenzione dovrebbe, se possibile, essere risolta dalle autorita' competenti dei due Stati mediante consultazioni attraverso i normali canali diplomatici. 2. Nel caso in cui le controversie relative all'interpretazione non fossero risolte con la procedura indicata, decorso il termine di tre mesi dalla data di inizio delle consultazioni diplomatiche, esse verranno, su richiesta di uno degli Stati contraenti, sottoposte ad un Tribunale arbitrale. 3. Il Tribunale arbitrale verra' costituito ad hoc, di caso in caso, ed il provvedimento arbitrale sara' adottato secondo le seguenti disposizioni:
- a)il Tribunale arbitrale si comporra' di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro e i due arbitri proporranno di comune accordo il presidente che dovra' essere cittadino di un Paese terzo avente relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti, b) qualora le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non fossero effettuate entro quattro mesi da quando una o entrambe le Parti contraenti hanno richiesto l'arbitrato, ciascuna Parte contraente, in mancanza di ogni altra intesa, puo' invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui quest'ultimo fosse cittadino di una delle due Parti contraenti, ovvero non fosse in grado di provvedere alle nomine, tale compito sara' affidato al Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al giudice del grado piu' alto che non sia cittadino di alcuna delle due Parti contraenti,
- c)il Tribunale arbitrale stabilira' la sua procedura. Esso decide con la maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti,
- d)ciascuna Parte contraente sosterra' le spese del proprio arbitro e del proprio rappresentante legale. Per la Repubblica Italiana le spese saranno sostenute dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e per la Repubblica di Slovenia dalla Slovenske Zeleznice d.d. Tutte le altre spese saranno sostenute in parti uguali da entrambe le societa'.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
