SERVIZIO DOGANALE, VETERINARIO E FITOSANITARIO Art. 23 1. I controlli doganali verranno effettuati secondo le vigenti disposizioni di ciascun Paese contraente. 2. Il controllo delle impostazioni, esportazioni e transito di animali vivi, prodotti, materie prime e residui di origine animale, del mangime per il bestiame, nonche' gli oggetti che possono essere veicoli di malattie infettive di animali, verra' effettuato in conformita' alla legislazione nazionale. 3. Il controllo dell'importazione e del transito dei vegetali e prodotti vegetali, come pure degli oggetti che possono essere veicolo di organismi nocivi vegetali o animali sara' effettuato in conformita' alla legislazione nazionale.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art23 · fonte su Normattiva