1. Ai fini, della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonche' per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da un numero uguale di rappresentanti delle Autorita' competenti, con queste principali funzioni:

  • 1)esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione del servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
  • 2)determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale;
  • 3)predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 8, 9, 10 a 11 e stabilire le modalita' di rilascio;
  • 4)risolvere i problemi a le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
  • 5)adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
  • 6)esaminare l'opportunita' di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita', e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 24 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325~accordo-art26 · fonte su Normattiva