CONTROLLI DI FRONTIERA Art. 8 I controlli di frontiera saranno effettuati dagli organi competenti di ciascuno Stato sui rispettivi territori, fino alla stipulazione dell'accordo di cui all'Art. 1, punto 1.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
CONTROLLI DI FRONTIERA Art. 8 I controlli di frontiera saranno effettuati dagli organi competenti di ciascuno Stato sui rispettivi territori, fino alla stipulazione dell'accordo di cui all'Art. 1, punto 1.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art8 · fonte su Normattiva