Art. 10 — Coordinamento dei controlli di frontiera
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le autorita' italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".
Testo vigente dal 26 agosto 2002
