[1]Articolo VI
[2]Nessuna imposta sara' applicata sui beni trasmessi per testamento dal de cuius, il quale al tempo della morte era domiciliato in uno degli Stati contraenti, a favore degli enti seguenti:
- 1)l'altro Stato contraente;
- 2)una autorita' locale dello stesso per fini religiosi, educativi, culturali, benefici, assistenziali;
- 3)istituti, fondati o da fondarsi, aventi gli stessi fini, appartenenti al predetto secondo Stato contraente e da questo riconosciuti come tali.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
