[1]Articolo VII
[2]Le competenti Autorita' degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtu' delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica, nonche' ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
