[1]Articolo XXIII

[2]Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto a piu' estese esenzioni che siano accordate ai funzionari diplomatici o consolari in virtu' di norme generali di diritto internazionale o di particolari accordi. Ove, in virtu' di detto regime comportante piu' estese esenzioni, reddito e patrimonio non sono soggetti ad imposta nello Stato ricevente, il diritto alla tassazione viene riservato allo Stato che detti funzionari rappresentano.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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