Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980
Art. 26 — Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
