[1]Articolo XXIV
[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Gerusalemme non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa si applichera' al reddito realizzato ed al patrimonio posseduto a partire dal 1 gennaio 1962.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
