[1]Articolo XXIV

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Gerusalemme non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa si applichera' al reddito realizzato ed al patrimonio posseduto a partire dal 1 gennaio 1962.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201~artxxiv · fonte su Normattiva