[1]Articolo XIII
[2]Le Parti Contraenti concederanno le agevolazioni doganali necessarie all'importazione nel proprio territorio in conformita' alla rispettiva legislazione, di tutto il materiale proveniente dal territorio dell'altra parte, non destinato a fini commerciali e che sia destinato all'esecuzione delle attivita' previste dal presente Accordo.
Testo vigente dal 29 maggio 1980
