ARTICOLO VII Le Parti contraenti si concederanno reciprocamente le agevolazioni amministrative e fiscali necessarie per l'entrata e l'uscita delle attrezzature e dei materiali da utilizzare per la realizzazione dei progetti, in conformita' alle loro legislazioni nazionali.

Testo vigente dal 7 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;364~accordo-artvii · fonte su Normattiva