[1]Articolo XIV
[2]Le Parti Contraenti si impegnano a controllare e ad impedire la uscita di opere d'arte e di altri documenti di valore storico o che costituiscono patrimonio culturale; s'impegnano, peraltro, a facilitare l'intercambio di opere destinate a manifestazioni culturali nel quadro del presente Accordo.
Testo vigente dal 29 maggio 1980
