[1]Articolo XIV

[2]Le Parti Contraenti si impegnano a controllare e ad impedire la uscita di opere d'arte e di altri documenti di valore storico o che costituiscono patrimonio culturale; s'impegnano, peraltro, a facilitare l'intercambio di opere destinate a manifestazioni culturali nel quadro del presente Accordo.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artxiv · fonte su Normattiva