[1]Articolo XVIII

[2]L'Accordo entrera' in vigore sessanta giorni dopo che le Parti si saranno reciprocamente notificato che sono stati soddisfatti gli adempimenti allo scopo richiesti dagli ordinamenti rispettivi. REDATTO in Lisbona, il 24 marzo 1977, in due esemplari originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[3]Per il Governo della Repubblica Portoghese Jose' MEDEIROS FERREIRA Per il Governo della Repubblica Italiana Pierluigi ALVERA'

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 29 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artxviii · fonte su Normattiva