o espropriazione (1) (i) Gli investimenti di entrambi gli Stati contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea, che limiti il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento di detti investimenti, salve le disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un Tribunale competente. (ii) Gli investimenti dell'uno o dell'altro Stato Contraente o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, nel territorio e nelle zone marittime dell'uno o dell'altro Stato Contraente, se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale dello Stato controparte e contro un adeguato ed equo indennizzo in conformita' alle procedure legali ed alla condizione che tali misure siano attuate su base non-discriminatoria e in conformita' con le ordinarie procedure di legge. (iii) Tale indennizzo sara' calcolato in conformita' con le procedure di legge in vigore nello Stato Contraente nel quale il diritto all'indennizzo e' sorto sulla base del valore di mercato dell'investimento al momento in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione e' stata annunciata o e' divenuta di pubblico dominio. Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo sara' determinato sulla base di principi di equita' tenendo conto inter alia del capitale investito, della svalutazione, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento e di altri fattori pertinenti. L'indennizzo includera' un interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso, dalla data della nazionalizzazione o dell'espropriazione fino alla data del pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori e lo Stato ospite, il calcolo dell'indennizzo avverra' con riferimento alle procedure di soluzione di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato, l'indennizzo sara' prontamente pagato e ne sara' autorizzato il rimpatrio. (iv) Nel caso in cui uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica che sia insediata o autorizzata, secondo la legge vigente, nel suo territorio e nelle zone marittime ed in cui l'altro Stato Contraente o una qualsiasi sua persona fisica o giuridica detenga titoli, azioni, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso assicurera' - in base alle procedure legali - che un indennizzo adeguato ed equo sia ricevuto e che possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sara' determinato in conformita' con le procedure di legge in vigore nello Stato Contraente nel quale il diritto all'indennizzo sorge sulla base del valore di mercato applicabile all'investimento al momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di espropriazione sia stata annunciata o sia divenuta di dominio pubblico. L'indennizzo dovra' includere un interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso a partire dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento.

  • 2)Le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo si applicheranno anche al profitto corrente da un investimento cosi' come, nel caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;201~accordo-art5 · fonte su Normattiva