per danni o perdite (1) Gli investimenti dei cittadini o delle Societa' di ciascuna parte Contraente godranno di una piena protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente. (2) I cittadini o le societa' di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte contraente a seguito di guerra, altro conflitto armato, o altri incidenti considerati come tali dal diritto internazionale, riceveranno da tale Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest'ultima ai propri cittadini o societa' per quanto concerne l'indennizzo o il risarcimento. (3) I cittadini o le societa' di ciascuna Parte Contraente godranno del trattamento della nazione piu' favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda le questioni previste dal presente Articolo.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;201~accordo-art4 · fonte su Normattiva