del capitale e del profitto. (1) Ciascuno Stato contraente garantira', senza indebiti ritardi e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento in valuta convertibile di: (a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interesse ed altro tipo di profitto corrente, derivanti da ogni investimento da parte di un investitore dell'altro Stato Contraente; (b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Stato Contraente; (c) fondi per il rimborso di prestiti; (d) i guadagni dei cittadini dell'altro Stato contraente derivanti dal loro lavoro e servizio prestato in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio e zone marittime, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti nazionali.

  • 2)Senza voler limitare la natura generale dell'Articolo (3) del presente Accordo, gli Stati Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti menzionati al paragrafo (1) del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quello accordato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di un qualsiasi terzo Stato.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;201~accordo-art6 · fonte su Normattiva