che regolamentano la capacita'
- 1)Vi saranno possibilita' giuste ed eque per le aerolinee designate di entrambe le Parti Contraenti di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.
- 2)Nell'esercire i servizi convenuti, l'aerolinea designata di ciascuna Parte Contraente terra' conto degli interessi dell'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente in nodo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultina fornisce sulla totalita' o su parte delle stesse rotte.
- 3)I servizi convenuti forniti dalle aerolinee designate delle Parti Contraenti saranno strettamente legati alle esigenze del pubblico per quanto riguarda il trasporto sulle rotte specificate ed avranno come obiettivo prioritario l'apporto di una capacita adeguata a far fronte ai requisiti correnti e ragionevolmente previsti per il trasporto di passeggeri, carichi e posta tra i territori delle Parti Contraenti. I provvedimenti relativi al trasporto di passeggeri, di carichi e di posta sia caricati a bordo che scaricati in determinati punti sulle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che designano le aerolinee, saranno presi in conformita' con il principio generale che la capacita' sia connessa con:
- a)le esigenze del traffico nel e dal territorio della Parte Contraente che ha designato L'aerolinea;
- b)le esigenze del traffico della zona attraversata dai servizi aerei convenuti, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto istituiti dalle aerolinee degli Stati che includono tale zona;
- c)le esigenze dell'esercizio completo dell'aerolinea.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
