dei servizi convenuti

  • 1)L'aerolinea designata di ognuna delle due Parti Contraenti sottoporra' per approvazione, non oltre sessanta (60) ma in ogni caso non meno di trenta (30) giorni prima della data di esercizio di ogni servizio convenuto, le sue proposte di orari alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente. Tali orari includeranno il tipo di servizi e di aeromobili da utilizzare, gli orari di volo ed ogni altra informazione pertinente.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;201~accordo-art8 · fonte su Normattiva