• 1)Ai fini dei paragrafi seguenti, per "tariffa" si intendono i prezzi che debbono essere pagati per il trasporto di passeggeri e di carichi e le condizioni alle quali questi prezzi si applicano, compresi i prezzi e le condizioni per servizi di agenzia ed altri servizi ausiliari, tranne la retribuzione e le condizioni per il trasporto della posta.
  • 2)Le tariffe che devono essere applicate dall'aerolinea di una Parte Contraente per il trasporto verso il territorio dell'altra Parte Contraente o in partenza da esso, saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, compreso il costo dell'esercizio, il profitto ragionevole, e le tariffe di altre aerolinee.
  • 3)Le tariffe di cui al par. 2) di questo Articolo saranno se possibile concordate tra le aerolinee designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre aerolinee che operano sulla totalita' o su parte della rotta, e tale accordo sara', ogni qualvolta cio' sia possibile, raggiunto in base elle procedure dell'Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (I.A.T.A.) per l'elaborazione delle tariffe.
  • 4)Le tariffe cosi' concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro pubblicazione. Tale periodo puo' essere ridotto in casi speciali, sotto riserva dell'Accordo di tali Autorita'.
  • 5)Quest'approvazione puo' essere data espressamente. Se nessuna delle Autorita' Aeroneutiche ha espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' con il paragrafo 4) del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate come approvate. Qualora il periodo di presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo 4), le Autorita' Aeronautiche possono convenire che il periodo entro il quale ogni disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni.
  • 6)Se una tariffa non puo' essere concordata in conformita' con il par. 3 di questo Articolo, o se, durante il periodo applicabile in conformita' con il par. 5 del presente Articolo, un'Autorita' Aeronautica notifica l'altra Autorita' Aeronautica della sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformita' con le disposizioni del par. 3 del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti si sforzeranno, dopo consultazioni con le Autorita' Aeronautiche di ogni altro Stato di cui ritengano utile il Parere di determinare la tariffa mediante Accordo reciproco.
  • 7)Se le Autorita' Aeronautiche non possono raggiungere un Accordo su qualunque tariffa loro sottoposta in base al par. 4 di questo Articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa in base al par. 6 di questo Articolo, la controversia sara' regolata in conformita' con le disposizioni dello Articolo 15 del presente Accordo.
  • 8)Una tariffa fissata in conformita' con le disposizioni del presente Articolo rimarra' in vigore sino a quando una nuova tariffa non sia stata fissata in conformita' con le stesse disposizioni.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;201~accordo-art9 · fonte su Normattiva