[1]concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni
[2]Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 10 agosto 2004
