e tasse consolari 1 - L'Ufficio consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari. 2 - Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza. 3 - Lo Stato di residenza consente all'Ufficio consolare di depositare le somme incassate ai sensi dei commi precedenti sul proprio conto bancario ufficiale.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art15 · fonte su Normattiva