[1]con i cittadini dello Stato d'invio

[2]1 - Il funzionario consolare e' libero di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi. 2 - Le Autorita' competenti dello Stato di residenza faciliteranno, se necessario e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato di invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe, o altro avvenimento grave, assisteranno detti funzionari nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art47 · fonte su Normattiva