[1]con i cittadini dello Stato d'invio
[2]1 - Il funzionario consolare e' libero di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi. 2 - Le Autorita' competenti dello Stato di residenza faciliteranno, se necessario e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato di invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe, o altro avvenimento grave, assisteranno detti funzionari nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.
Testo vigente dal 10 agosto 2004
