con i cittadini dello Stato d'invio 1. I funzionari consolari hanno diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi. 2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza facilitano, se opportuno e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe o altro avvenimento grave, assistono detti funzionari consolari nell'adozione delle misure necessarie.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art48 · fonte su Normattiva