[1]con i cittadini dello Stato d'invio

[2]1 - I funzionari consolari sono liberi di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di comunicare con i funzionari consolari e recarsi presso gli stessi. 2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza faciliteranno, se necessario e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato di invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe, o altro avvenimento grave, assisteranno detti funzionari nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art48 · fonte su Normattiva