[1]di funzioni consolari in uno Stato terzo
[2]- Lo Stato d'invio puo', previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in quest'ultimo Stato di esercitare funzioni consolari in un terzo Stato a meno che lo Stato di residenza non vi si opponga.
Testo vigente dal 17 agosto 2004
