Art. 20 (Convenzione)
[1]ed emendamenti
[2]1. L'Organizzazione puo' convocare una Conferenza avente come oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione. 2. L'Organizzazione convoca una Conferenza degli Stati Parti alla presente Convenzione per rivederla o emendarla, su richiesta di almeno un terzo delle Parti. 3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, si ritiene applicarsi alla Convenzione, salvo che nello strumento venga espressa una disposizione contraria.
Testo vigente dal 13 gennaio 2010
