[1]degli ammontari della limitazione e dell'unita' di conto o dell'unita' monetaria

[2]1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 20, l'Organizzazione convochera' una Conferenza, avente come unico oggetto di revisionare gli ammontari stabiliti negli articoli 6 e 7 e nell'articolo 8 paragrafo 2 o di sostituire una o l'altra, ovvero entrambi le Unita' specificate nell'articolo 8 paragrafo 1 e 2 con altre Unita'. La revisione degli ammontari verra' effettuata solo a causa di un sensibile cambiamento del loro valore reale. 2. L'Organizzazione convochera' tale Conferenza su richiesta di almeno un quarto degli Stati Parte. 3. La decisione di rivedere gli ammontari o di sostituire le Unita' con altre unita' di conto e' adottata con una maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti a tale Conferenza. 4. Ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, dopo l'entrata in vigore di un emendamento, applica la Convenzione come emendata.

Testo vigente dal 13 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201~convenzione-art21 · fonte su Normattiva