Art. 5 (Convenzione)
[1]dei crediti
[2]Qualora una persona avente il diritto di limitare la propria responsabilita', ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, vanti un credito nei confronti del reclamante risultante dallo stesso evento, i loro rispettivi crediti verranno compensati tra loro e le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno solo all'eventuale differenza a saldo.
Testo vigente dal 13 gennaio 2010
