[1]dei crediti

[2]Qualora una persona avente il diritto di limitare la propria responsabilita', ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, vanti un credito nei confronti del reclamante risultante dallo stesso evento, i loro rispettivi crediti verranno compensati tra loro e le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno solo all'eventuale differenza a saldo.

Testo vigente dal 13 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201~convenzione-art5 · fonte su Normattiva