Art. 4 (Convenzione)
[1]che preclude la limitazione
[2]Una persona non ha il diritto di limitare la propria responsabilita' se viene provato che il danno e' dovuto ad un proprio atto o omissione personale compiuti con l'intenzione di causare tale danno o sconsideratamente con la consapevolezza che tale danno si sarebbe probabilmente verificato.
Testo vigente dal 13 gennaio 2010
