[1]Accordo aggiuntivo che modifica ed integra la Convenzione stipulata il 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio.
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e
[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE ritenendo di dover modificare ed integrare le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Francia firmata a Parigi il 29 ottobre 1958 per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere un Accordo aggiuntivo a tale Convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
[4]S. E. Giovanni Fornari, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia in Francia
[5]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
[6]Signor Gilbert de Chambrun, Ministro plenipotenziario, Direttore delle Convenzioni amministrative e degli Affari consolari al Ministero degli affari esteri i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:
[7]Articolo 1
[8]Il paragrafo 1 dell'art. 2 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "La presente Convenzione determina le regole applicabili alle seguenti imposte: A. - Per quanto concerne l'Italia:
- 1)l'imposta sui redditi dei fabbricati,
- 2)l'imposta sui redditi dei terreni,
- 3)l'imposta sui redditi agrari,
- 4)l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
- 5)l'imposta complementare progressiva sul reddito,
- 6)l'imposta sulle societa' per quanto riguarda la componente reddito e non la componente patrimonio,
- 7)la ritenuta d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa'. B. - Per quanto concerne la Francia:
- 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche, (impot sur le revenu des personnes physiques)
- 2)l'imposta complementare, (taxe complementaire)
- 3)l'imposta sugli utili delle societa' e degli altri enti morali. (impot sur les benefices des societes et autres personnes morales).
Testo vigente dal 4 settembre 1967
