I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contra enti godono, nel territorio dell'altra Parte, il trattamento della nazione piu' favorita per quanto concerne i diritti privati e civili, l'esercizio del commercio, dell'industria, delle professioni e dei mestieri, la direzione di stabilimenti industriali e commerciali e la collaborazione tecnica a questi stabilimenti, il diritto di acquistare, di possedere qualsiasi bene mobile ed immobile e di disporne. Inoltre i cittadini di ciascuna, delle Alte Parti Contraenti sono assimilati ai nazionali per quanto riguarda la locazione di case d'abitazione, di editici e di locali ad uso commerciale, industriale od agricolo.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;202~art2 · fonte del testo