Sotto riserva delle disposizioni contenute negli accordi di doppia imposizione, conclusi o da concludere, le societa' e organismi indicati al paragrafo 1 dell'articolo precedente, come pure le loro succursali, agenzie od uffici, non saranno sottoposti, sul territorio delle Alle Parti Contraenti, a dei diritti, tasse, imposte e contributi altri o piu' elevati di quelli dovuti dalle societa' del Paese.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
