Sotto riserva delle disposizioni contenute negli accordi di doppia imposizione, conclusi o da concludere, le societa' e organismi indicati al paragrafo 1 dell'articolo precedente, come pure le loro succursali, agenzie od uffici, non saranno sottoposti, sul territorio delle Alle Parti Contraenti, a dei diritti, tasse, imposte e contributi altri o piu' elevati di quelli dovuti dalle societa' del Paese.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;202~art8 · fonte del testo