Sotto riserva delle disposizioni contenute negli accordi di doppia imposizione conclusi o da concludere, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti non saranno assoggettati, sul territorio dell'altra Parte, a diritti, tasse, imposte o contributi sotto qualsiasi denominazione, altri o piu' elevati di quelli che saranno percepiti sui nazionali; essi beneficeranno particolarmente, nelle stesse condizioni dei nazionali, delle riduzioni o esenzioni da imposte o tasse e degli sgravi alla base comprese le deduzioni concesse per carico di famiglia. Le disposizioni che precedono non portano pregiudizio alla percezione, se del caso, sia di tasse dette di soggiorno, sia di tasse relative all'adempimento delle formalita' di polizia, se tali tasse sono ugualmente percepite sugli altri stranieri. Il tasso di queste tasse non potra' superare quello delle tasse percepite sui nazionali di qualsiasi altro Stato.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
