1. Sono riconosciute da ciascuna delle Alte Parti Contraenti come esistenti regolarmente, sotto riserva che nulla nella loro costituzione o nel loro oggetto sia contrario all'ordine pubblico di questa Parte, le societa' civili e commerciali costituite sul territorio dell'altra Parte e che vi hanno la loro sede sociale. Lo stesso e' degli organismi pubblici di assicurazioni e degli altri organismi o societa', posti sotto il controllo dello Stato in quanto esercitino sul territorio dell'altra Parte una attivita' di carattere commerciale. 2. Le societa' ed organismi di una delle Alte Parti Contraenti possono esercitare la loro attivita' sul territorio dell'altra Parte conformemente alle disposizioni piu' favorevoli, applicabili alle societa' e organismi stranieri, e particolarmente tenervi delle succursali, agenzie od uffici. 3. Senza pregiudizio dei diritti che sono loro cosi' riconosciuti, essi possono, se si trovano sotto controllo francese, italiano o misto franco-italiano, beneficiare nel territorio dell'altra Parte Contraente, del regime nazionale per le materie considerate al paragrafo che precede. 4. L'apertura delle succursali, agenzie od uffici sara' sottoposta in ogni caso all'adempimento delle formalita' richieste dalla legge dei Paese nei riguardi delle societa' straniere.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;202~art7 · fonte del testo