1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione:

  • a)ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che sia Parte Contraente alla Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, potra' aderire alla presente Convenzione;
  • b)il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni altro Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;202~art11 · fonte su Normattiva