Art. 18 (Convenzione)
- Adesione di Stati non membri 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa, nonche' la Comunita' economica europea ad aderire alla presente Convenzione, con decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri. 2. Per ogni Stato aderente o per la Comunita' economica europea, la Convenzione, in caso di adesione, entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
