- Adesione di Stati non membri 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa, nonche' la Comunita' economica europea ad aderire alla presente Convenzione, con decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri. 2. Per ogni Stato aderente o per la Comunita' economica europea, la Convenzione, in caso di adesione, entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596~convenzione-art18 · fonte su Normattiva