[1]e insegnanti
[2]I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione di proprieta' del Governo o di organizzazioni non aventi fini di lucro e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
Testo vigente dal 31 maggio 1980
