[1]e insegnanti

[2]I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione di proprieta' del Governo o di organizzazioni non aventi fini di lucro e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

Testo vigente dal 31 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202~art20 · fonte su Normattiva