DI INFORMAZIONI OPERATIVE 1. LA LINEA AEREA DESIGNATA DI UNA PARTE CONTRAENTE SOTTOPORRA' ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE GLI ORARI DEI VOLI NONCHE' LE INFORMAZIONI RELATIVE AL TIPO DI AEROMOBILE DA IMPIEGARE, ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEGLI ORARI ESTIVO ED INVERNALE.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;202~accordo-art10 · fonte su Normattiva