1. Le imprese designate indicheranno alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio dell'esercizio dei servizi convenuti, la natura del trasporto, i tipi di aerei utilizzati e gli orari previsti. La stessa norma verra' applicata ai successivi cambiamenti. 2. Le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si comunicheranno, a richiesta, i dati statistici periodici o altre informazioni analoghe relativi al volume del traffico trasportato sui servizi convenuti, dai punti di imbarco e di sbarco.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

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