1. Le imprese aeree designate indicheranno alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, al piu' tardi sessanta giorni (60) prima dell'inizio dei servizi concordati, la natura del trasporto, i tipi di aeromobili impiegati e gli orari previsti. La stessa regola e' valida per le variazioni successive. 2. Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno, dietro richiesta, alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, tutti i dati statistici regolari o altri dell'impresa designata, che possano essere ragionevolmente richiesti per controllare la capacita' di trasporto offerta dall'impresa designata dalla prima Parte contraente. Tali statistiche conterranno tutti i dati necessari per determinare il volume nonche' l'origine e la destinazione del traffico.

Testo vigente dal 10 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art16 · fonte su Normattiva