Le Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente dovranno fornire alle Autorita' aeronautiche dell'altra statistiche periodiche o di altro tipo relative al traffico sui servizi concordati proveniente da e diretto al territorio dell'altra Parte. Dette statistiche, in particolare, dovranno mostrare i punti di imbarco e sbarca di detto traffico.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378~accordo-art10 · fonte su Normattiva