Le Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente dovranno fornire alle Autorita' aeronautiche dell'altra statistiche periodiche o di altro tipo relative al traffico sui servizi concordati proveniente da e diretto al territorio dell'altra Parte. Dette statistiche, in particolare, dovranno mostrare i punti di imbarco e sbarca di detto traffico.
Testo vigente dal 4 novembre 1997
