Le riprese dei film in coproduzione, la post-produzione e lo sviluppo del negativo dovranno effettuarsi sul territorio di una delle due Parti Contraenti. Tuttavia, potranno essere ammesse deroghe di comune accordo se il luogo dell'azione o altri motivi validi lo richiedono o se il film e' realizzato in coproduzione con un Paese terzo, vincolato da un accordo di coproduzione con l'Italia o la Comunita' francese del Belgio.

Testo vigente dal 5 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-11;202~accordo-art3 · fonte su Normattiva