Le riprese dei film in coproduzione, la post-produzione e lo sviluppo del negativo dovranno effettuarsi sul territorio di una delle due Parti Contraenti. Tuttavia, potranno essere ammesse deroghe di comune accordo se il luogo dell'azione o altri motivi validi lo richiedono o se il film e' realizzato in coproduzione con un Paese terzo, vincolato da un accordo di coproduzione con l'Italia o la Comunita' francese del Belgio.
Testo vigente dal 5 agosto 2003
