[1]ALLEGATO

[2]Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali

[3]LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA nello spirito dell'amicizia esistente tra i due Stati e desiderose di definire le questioni finanziarie e patrimoniali accertate, hanno convenuto quanto segue:

[5]Ai fini di una completa definizione delle rispettive rivendicazioni patrimoniali e finanziarie di cui all'allegato n. 1 del presente Accordo, la Repubblica italiana effettuera' alla Repubblica d'Austria un pagamento in contanti di 480 milioni di lire italiane. La Repubblica italiana si impegna inoltre ad assicurare il trasferimento alla Repubblica d'Austria della proprieta' dei beni immobili e delle relative aziende, esenti da gravami e descritti negli allegati n. 2 e n. 3 del presente Accordo, con tutte le pertinenze di fatto e di diritto, che sono ora in proprieta' della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (DOSAG, ex Sudbahn Gesellschaft). La Repubblica italiana si assumera' tutti i relativi oneri finanziari nei confronti della suddetta Compagnia e terra' indenne al riguardo la Repubblica d'Austria.

Testo vigente dal 18 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;203~accordo-art1 · fonte su Normattiva